Art. 2
Funzioni della Cabina di coordinamento
1. La Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, presenta al
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una
proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita'
sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma 400, della
legge n. 213 del 30 dicembre 2023.
2. Il programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse
linee di azione, individua le priorita' di intervento, i soggetti
responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalita' di
monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalita' di revoca dei
finanziamenti.
3. L'attuazione del programma di cui al comma 1 include il
potenziamento delle attivita' di prevenzione strutturale tra quelle
finanziate dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. All'attuazione del programma possono concorrere risorse gia'
disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale,
nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo
scopo destinate.