Art. 4 
 
 Indicazioni operative e criteri di organizzazione dell'osservatorio 
 
  1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile emana  apposite
indicazioni operative ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la definizione delle  modalita'
di organizzazione dell'Osservatorio e delle relative  attivita',  con
particolare riferimento all'attivita' di raccolta, sistematizzazione,
condivisione e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma  2,  nonche'
per la definizione dei criteri specifici per la individuazione  delle
buone pratiche di protezione civile nonche' per la validazione  delle
attivita' di cui  all'articolo  5.  Le  modalita'  di  organizzazione
dell'Osservatorio devono essere definite nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
    il coordinamento dell'attivita' di  raccolta,  sistematizzazione,
condivisione e monitoraggio delle buone pratiche, anche attraverso il
necessario raccordo con  tutti  gli  attori  del  SNPC,  deve  essere
garantito  attraverso  la  costituzione  di  un  apposito  Gruppo  di
gestione; 
    il Gruppo di gestione, da istruirsi con apposito decreto del Capo
del  Dipartimento   della   protezione   civile,   e'   composto   da
rappresentanti del  medesimo  Dipartimento,  anche  con  funzione  di
coordinamento delle attivita', dalla  Commissione  protezione  civile
della Conferenza delle regioni e delle PP.AA., di ANCI,  di  UPI,  di
Fondazione CIMA quale Centro di competenza  costituito  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n.  1  del  2018
che svolge attivita' connesse con le finalita' dell'Osservatorio,  di
SDA Bocconi quale Centro di competenza costituito ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 21  del decreto  legislativo n.  1  del  2018  che
svolge attivita' connesse con le finalita' dell'Osservatorio; 
    i rappresentanti del Dipartimento  della  protezione  civile  nel
Gruppo di gestione mantengono uno stretto raccordo  con  i  referenti
delle  componenti,  delle  strutture   operative   e   dei   soggetti
concorrenti che  siedono  nel  Comitato  operativo  della  protezione
civile e gli eventuali altri soggetti li' non rappresentati; 
    per la partecipazione al gruppo di gestione, e piu'  in  generale
all'Osservatorio, non sono previsti compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi spese o  altri  emolumenti.  Eventuali  oneri  di  missione,
derivanti dalla partecipazione alle riunioni  sono  a  totale  carico
delle amministrazioni e strutture di appartenenza. 
  2. L'Osservatorio opera presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile.  Con  le   medesime   indicazioni   operative   si   provvede
all'individuazione delle  modalita'  con  le  quali  il  Dipartimento
assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente,  il  necessario  supporto   al
funzionamento dell'Osservatorio.