Art. 10 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa 
 
  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75,  comma
3,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  concernente  le
modalita' di deposito di atti, documenti e istanze  nei  procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024. 
  ((1-bis. Al fine di  garantire  la  continuita'  dei  contratti  di
apprendistato e di formazione e  lavoro  presso  l'Agenzia  industrie
difesa, i  contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati  per  un  ulteriore
anno, ferma restando la  durata  massima  di  due  anni.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e
a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))