Art. 10
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della
difesa
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma
3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le
modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.
((1-bis. Al fine di garantire la continuita' dei contratti di
apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie
difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore
anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e
a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))