((Art. 10 bis 
 
Disposizioni concernenti la corresponsione  dell'assegno  sostitutivo
  dell'accompagnatore militare per l'anno 2024 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le
parole: «per gli anni  2020,  2021  e  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «nel 2024». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
185.328  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))