Art. 11
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della
giustizia
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma
5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi
di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive,
e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere
all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia
requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i
magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui
all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o
che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo,
nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per
la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano
svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una
frazione del periodo indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi
per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive gia'
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I
magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono
tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal
conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei
cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo
per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati
presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella
stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro,
individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in
applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024,
esso e' prorogato fino a tale data.
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a
sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e
il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma,
secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti
successivi, sono elevati a un anno.
((4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati
ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari
dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis e'
autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si
provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a
decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.))
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
137, concernente la possibilita' di delegare al giudice onorario
specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la
responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le
parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».
((5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio
2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in
materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al
31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2024».
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli
imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della
crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del
consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono
differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino
all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo
restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo
della Corte di cassazione precedenti.
6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le
parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10
maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, le parole: «alla sessione da indire per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire
per gli anni 2023 e 2024».
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi
di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno
2024».))
8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
recante misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «al 2024».
9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della
modifica delle circoscrizioni giudiziarie ((dell'Aquila e di
Chieti)), le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 e'
autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure
elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime
elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinviato
per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei
giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei
giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il voto e' espresso da remoto con
modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.))