Art. 11 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                              giustizia 
 
  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma
5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai  corsi
di formazione per magistrati con funzioni direttive o  semidirettive,
e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere
all'attribuzione  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi,  sia
requirenti che giudicanti, sia di  primo  che  di  secondo  grado,  i
magistrati che abbiano frequentato il  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del  2006  o
che abbiano presentato domanda di partecipazione al  corso  medesimo,
nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine  finale  per
la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano
svolto  funzioni  direttive  o  semidirettive,  anche  solo  per  una
frazione del periodo indicato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  ai  bandi
per il  conferimento  di  funzioni  direttive  o  semidirettive  gia'
pubblicati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  I
magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono
tenuti a partecipare al  corso  di  formazione  entro  sei  mesi  dal
conferimento delle stesse,  salvo  che  lo  abbiano  frequentato  nei
cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche  solo
per una frazione del medesimo periodo. 
  3. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, quando il termine massimo di  permanenza  dei  magistrati
presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella
stessa  posizione  tabellare  o  nel  medesimo  gruppo   di   lavoro,
individuato dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  (CSM)  in
applicazione dell'articolo 19, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31  dicembre  2024,
esso e' prorogato fino a tale data. 
  4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo  non  superiore  a
sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n.  1,  e
il termine di sei mesi  di  cui  all'articolo  10-bis,  terzo  comma,
secondo  periodo,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,   n.   12,
concernenti l'assunzione  delle  funzioni  in  caso  di  tramutamenti
successivi, sono elevati a un anno. 
  ((4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29
dicembre 2022,  n.  197,  concernenti  il  tirocinio  dei  magistrati
ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari
dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023. 
  4-ter. Per l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  4-bis  e'
autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e  2029,  cui  si
provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026, delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.)) 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, concernente la possibilita'  di  delegare  al  giudice  onorario
specifici  adempimenti  per  i  procedimenti  aventi  ad  oggetto  la
responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni,  le
parole: «Sino al 30 aprile  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino alla  data  di  cui  all'articolo  49,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». 
  ((5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge  10  maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia  di  norme  in
materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al
31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2024». 
  5-ter. All'articolo 38, comma  3,  del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  in  materia  di   dichiarazioni   sostitutive   degli
imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione  negoziata  della
crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
  6. Per l'anno 2024, le  elezioni  dei  consigli  giudiziari  e  del
consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio  2008,  n.  35,  sono
differite  dal  mese  di   aprile   al   mese   di   dicembre.   Fino
all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del  primo  periodo
restano in carica i consigli  giudiziari  e  il  consiglio  direttivo
della Corte di cassazione precedenti. 
  6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2016,
n.  197,  in  materia  di  divieto  di  assegnazione  del   personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della  giustizia,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  avvocato,   le
parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni». 
  6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del  decreto-legge  10
maggio 2023, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della  disciplina  speciale
dell'esame  di   Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, le parole:  «alla  sessione  da  indire  per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire
per gli anni 2023 e 2024». 
  6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il  patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dodici anni». 
  7. All'articolo 94, comma 2, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di  giudizi
di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo  giorno  successivo
alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno
2024».)) 
  8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
recante misure per la funzionalita'  degli  uffici  giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2024». 
  9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, relativo  al  termine  di  efficacia  della
modifica  delle  circoscrizioni  giudiziarie   ((dell'Aquila   e   di
Chieti)),  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2025»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026». 
  10. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  9  e'
autorizzata la spesa di  euro  1.520.000  per  l'anno  2025,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((11-bis. Al fine  di  garantire  l'aggiornamento  delle  procedure
elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli  3  e  16
della legge 3 febbraio  1963,  n.  69,  lo  svolgimento  delle  prime
elezioni dei suddetti organi  successive  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'  rinviato
per un periodo non superiore a sei mesi. 
  11-ter. Nelle more  di  una  riforma  complessiva  dell'Ordine  dei
giornalisti, nelle  prime  elezioni  del  Consiglio  dell'Ordine  dei
giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto il voto e' espresso  da  remoto  con
modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.))