Art. 12 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune  di  Cogoleto  in
provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «31  dicembre  2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; 
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 
  2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione  dei  siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale  ai  fini
della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni». 
  ((2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, in materia  di  semplificazione  delle  procedure
relative  a  progetti  per  la  realizzazione   di   nuovi   impianti
fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31  dicembre
2024».)) 
  3.  All'articolo  11,  comma  8-undecies,  secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  concernente
l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per
i rifiuti inerti da costruzione e demolizione  e  per  altri  rifiuti
inerti di origine minerale, le parole:  «Conseguentemente,  il»  sono
sostituite dalla seguente: «Il» e le  parole:  «ulteriori  sei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 
  4.  La  durata  degli  organi  dell'Ispettorato  nazionale  per  la
sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto non siano  stati  ricostituiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024. 
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a  uso  irriguo,
le parole: «((al 31 dicembre 2023))» sono sostituite dalle  seguenti:
«((alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  della
Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre  il
31 dicembre 2024» e le parole: «del  regolamento  (UE)  2020/741  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25  maggio  2020»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «del   medesimo   regolamento   (UE)
2020/741))». 
  6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, relativo  al  sito  di  interesse  nazionale  di  Taranto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «,  senza  diritto  ad  alcun
compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza  pubblica,»   sono
soppresse; 
    b) dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato  il  compenso
del  Commissario,  in  misura  non  superiore   a   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; 
    c) al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    d) dopo l'undicesimo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di
euro 132.700  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234». 
  ((6-bis. Al secondo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  18  del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di
durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento
delle baraccopoli di Messina, le  parole:  «31  dicembre  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, in materia di durata  dell'incarico  di  sub-commissario
per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino  al
31 dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sino  al  31
dicembre 2025». 
  6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro
347.000  per  l'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  835,  primo  periodo,  concernente  il  termine   di
operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone,
le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 30 settembre 2024»; 
  b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni  in
materia di immissione di specie ittiche  non  autoctone,  le  parole:
«fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al
31 marzo 2025». 
  6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4  agosto  2017,
n. 124, in materia di impianti di distribuzione  dei  carburanti,  le
parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 dicembre 2024». 
  6-septies. All'articolo 265, comma 2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia  di
rifiuti prodotti dalle navi  e  di  residui  di  carico,  le  parole:
«termine di centottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 
  6-octies. All'allegato 1,  punto  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 17 febbraio 2017, n.  42,  in  materia  di  aggiornamento
professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».))