Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in
provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini
della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni».
((2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure
relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti
fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2024».))
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente
l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per
i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti
inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono
sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.
5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo,
le parole: «((al 31 dicembre 2023))» sono sostituite dalle seguenti:
«((alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il
31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE)
2020/741))».
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun
compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono
soppresse;
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il compenso
del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
d) dopo l'undicesimo periodo, e' inserito il seguente: «Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di
euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234».
((6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di
durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento
delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario
per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al
31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31
dicembre 2025».
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro
347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di
operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone,
le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 30 settembre 2024»;
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in
materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole:
«fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al
31 marzo 2025».
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017,
n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le
parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2024».
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di
rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole:
«termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto
legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento
professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».))