Art. 13 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 
 
  1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' sostituito dal seguente: 
    «1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica
collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse
bancario,   nonche'   degli   eccezionali    eventi    metereologici,
verificatisi nel corso del  2023,  che  hanno  procurato  danni  alle
coltivazioni, ed al  fine  di  garantire  liquidita'  alle  ((imprese
agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura)), fino  al
31 dicembre 2024, qualora  per  l'erogazione  di  aiuti,  benefici  e
contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche  sia  prevista
l'erogazione a titolo di anticipo  e  di  saldo,  le  amministrazioni
competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui  al
comma 1-quinquies, lettere b) e c), al  momento  dell'erogazione  del
saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola
risolutiva.». 
  2. All'articolo 8-ter, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione  del  batterio
Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli anni 2023 e 2024.». 
  3. All'articolo 11, comma  5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, relativo alla revisione delle  macchine  agricole,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a)  alla  lettera  a),  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;)) 
    a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024  e
2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori  diretti  e  degli
imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del
decreto  legislativo  n.  99  del  2004  iscritti  nella   previdenza
agricola, diversi dalle societa' che hanno  esercitato  l'opzione  di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione  del  reddito
complessivo nelle seguenti percentuali: 
  a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; 
  b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; 
  c) oltre 15.000 euro, 100 per cento». 
  3-ter. Il fondo di  cui  all'articolo  62,  comma  1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni
di euro per l'anno 2027. 
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati  in  220,1
milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno
2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno
2027, si provvede: 
  a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni
di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27  dicembre
2023, n. 209; 
  b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis. 
  3-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  il   raggiungimento   degli
obiettivi fissati dal Programma nazionale  triennale  della  pesca  e
dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del  24  dicembre
2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2022, quale  unico  strumento  programmatico  nazionale  del
settore  delle  produzioni  acquatiche  nell'ambito  della   politica
agroalimentare  italiana,  necessario  al  raggiungimento  di  quanto
previsto dalla politica comune della  pesca  dell'Unione  europea  in
materia di conservazione  della  biodiversita'  e  di  sostenibilita'
ambientale, sociale  ed  economica  delle  attivita'  produttive,  il
termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai  Programmi
dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate
all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo  periodo  sono
incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024. 
  3-sexies. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
emanare entro il  31  marzo  2024,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del comma 3-quinquies. 
  3-septies. Agli oneri derivanti dal comma  3-quinquies,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste.))