Art. 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' sostituito dal seguente:
«1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica
collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse
bancario, nonche' degli eccezionali eventi metereologici,
verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle
coltivazioni, ed al fine di garantire liquidita' alle ((imprese
agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura)), fino al
31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e
contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista
l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni
competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al
comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del
saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola
risolutiva.».
2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio
Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».
3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;))
a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
((3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e
2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza
agricola, diversi dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito
complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento».
3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni
di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1
milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno
2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno
2027, si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni
di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209;
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre
2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del
settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica
agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto
previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in
materia di conservazione della biodiversita' e di sostenibilita'
ambientale, sociale ed economica delle attivita' produttive, il
termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi
dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate
all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono
incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3-sexies. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da
emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le
modalita' di attuazione del comma 3-quinquies.
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.))