Art. 14
Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica
dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno
2024».
2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, riguardante il termine delle attivita' dell'Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
((2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per
l'impiego relative a lavoratori sportivi, e' sostituito dal seguente:
«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti
di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con
esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre
2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione,
entro il 31 marzo 2024».
2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime
previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti
partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al
31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste
dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo
delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta
al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare
e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente
alla ritenuta alla fonte.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in
1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite
sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a
1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))