Art. 14 
 
               Proroga di termini in materia di sport 
 
  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica
dell'Istituto per  il  credito  sportivo,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  30  giugno
2024». 
  2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, riguardante il termine delle attivita' dell'Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici, le  parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  ((2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni  ai  centri  per
l'impiego relative a lavoratori sportivi, e' sostituito dal seguente: 
  «6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti
di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al  comma  6-ter,  con
esclusivo riferimento a quelle relative  al  periodo  luglio-dicembre
2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna  sanzione,
entro il 31 marzo 2024». 
  2-ter. All'articolo 35,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  in   materia   di   regime
previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei
mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024». 
  2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma  6-quater,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  36,  versate  agli  atleti
partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  al
31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute  alla  fonte  previste
dall'articolo 30, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  se  l'ammontare  complessivo
delle somme attribuite nel suddetto periodo dal  sostituto  d'imposta
al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare
e' superiore a tale importo, le somme sono  assoggettate  interamente
alla ritenuta alla fonte. 
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater,  valutati  in
1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite
sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari  a
1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))