Art. 16
Proroga di termini in materia di editoria
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e
comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare
interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore
medio complessivo((, negli anni 2018-2022,)) dei contratti stipulati
dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici
della procedura di gara ((del 2017 e' ripartito)) fra le Agenzie di
stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza
nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un
contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno
2017.
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi
del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti
assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e
indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023,
recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle
Agenzie di rilevanza nazionale».
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1
e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il ((Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) in aggiunta
ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie
di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il ((Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) di cui al
comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
((4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e
l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «novantasei mesi».))
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.