Art. 17 
 
Interventi del  Fondo  complementare  al  PNRR  riservati  alle  Aree
  colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario  del
Governo per  la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche
in deroga ai termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti  con  scadenza  al  31  dicembre  2023,  quali   soggetti
attuatori,  a  dare   continuita'   agli   interventi   del   ((Fondo
complementare)) al Piano nazionale di ripresa e resilienza  riservati
alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per  effetto  di
quanto previsto dal  primo  periodo  i  soggetti  responsabili  degli
interventi sono autorizzati ad assumere  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti di durata pluriennale. 
  ((1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  del  presente
articolo e per garantire la piu'  ampia  partecipazione  dei  settori
imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016,
in  considerazione   della   complessita'   territoriale   risultante
dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti,
la disposizione transitoria di cui all'articolo  4,  comma  4,  primo
periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia
di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  istituite  a
seguito di accorpamento ai sensi della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, si applica agli organi della camera di  commercio  delle  Marche
per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa
durata la giunta della medesima camera di commercio e'  composta  dal
presidente e da un numero di membri  pari  a  nove.  Resta  fermo  il
limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.  Nella  procedura
in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio  delle
Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1,  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273, e'  prorogato  di  ulteriori  novanta  giorni.
L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993  si  interpreta  nel
senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e'  effettuata  dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese e  dalle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  costituite  a   livello   provinciale   o
pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a  livello
regionale, ove presenti,  o  a  livello  nazionale,  con  riferimento
esclusivo, in  ogni  caso,  alla  rappresentativita'  delle  medesime
organizzazioni  nell'ambito  della  circoscrizione  territoriale   di
competenza della camera di commercio interessata.))