((Art. 17 bis
Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente
differito, senza soluzione di continuita', al 31 dicembre 2024. Alle
conseguenti attivita' si fa fronte a valere sulle risorse gia'
stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori
1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione
del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma
2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.))