((Art. 17 bis 
 
      Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea 
 
  1. Il termine di scadenza  dello  stato  di  emergenza  conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre  2018,  di  cui  all'articolo  57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'  ulteriormente
differito, senza soluzione di continuita', al 31 dicembre 2024.  Alle
conseguenti attivita' si  fa  fronte  a  valere  sulle  risorse  gia'
stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori
1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare  con  deliberazione
del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24,  comma
2, del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.))