((Art. 17 ter 
 
Proroga delle agevolazioni per la zona  franca  urbana  Sisma  Centro
                               Italia 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  economica  e  sociale  nei
territori compresi nella zona franca urbana  istituita  dall'articolo
46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui
al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024. 
  2. Le esenzioni di cui al  comma  1  sono  concesse  ai  sensi  del
pertinente regolamento dell'Unione europea relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in
funzione del settore dell'attivita' prevalente  svolta  dal  soggetto
beneficiario. 
  3. All'intervento di  cui  al  comma  1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 161  dell'11  luglio  2013,  recante  le  condizioni,  i
limiti, le modalita' e i termini  di  decorrenza  delle  agevolazioni
concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221. 
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono  utilizzate
le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie
e rivenienze dei bandi gia' emanati dal Ministero delle imprese e del
made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo  comma  1,
come  quantificate  con  apposito  atto  ricognitivo   del   medesimo
Ministero. L'importo delle risorse determinato  ai  sensi  del  primo
periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per  l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.))