((Art. 17 ter
Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro
Italia
1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei
territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo
46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui
al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del
pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in
funzione del settore dell'attivita' prevalente svolta dal soggetto
beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i
limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle agevolazioni
concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate
le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie
e rivenienze dei bandi gia' emanati dal Ministero delle imprese e del
made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1,
come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo
Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo
periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.))