Art. 18 
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1)   al   primo   periodo,   le   parole:    «dell'associazione
Assoprevidenza   -   Associazione   italiana   per   la    previdenza
complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo della previdenza complementare ((  (Comitato
Previdenza Italia) )), istituito in data 21 febbraio 2011»; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»; 
      3) al  terzo  periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il  Comitato
Previdenza Italia definisce specifici programmi  di  attivita'  sulla
base degli indirizzi formulati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con obbligo di rendiconto  al  suddetto  Ministero
secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali informa il Parlamento  con  cadenza  biennale
delle attivita' svolte dal Comitato.»; 
    c) al comma  5,  le  parole:  «Per  lo  svolgimento  dei  compiti
dell'Assoprevidenza»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Per   il
funzionamento del Comitato»; 
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato direttamente
al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio,
previa rendicontazione delle attivita' svolte  e  approvazione  delle
stesse da parte del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
((stabiliti)) le modalita'  di  rendicontazione  delle  risorse  ((da
trasferire  nonche'))  gli  indirizzi  per  la  programmazione  delle
attivita'.». 
  2.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  58-bis,  comma  5,   del
decreto-legge n. 124 del 2019((, come modificato dal comma 1, lettera
c), del presente articolo)) e' erogato direttamente al Comitato entro
il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attivita'  svolte  e
approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali.  Il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di cui al  citato  articolo  58-bis,  comma  5-bis,
((introdotto dal comma 1, lettera  d),  del  presente  articolo))  e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. L'articolo 3-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge))  10  agosto  2023,  n.
112, e' abrogato. 
  4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere  dal  1°
gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo  sono  destinate  al
finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di  patronato  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
secondo le modalita'  ed  i  criteri  di  ripartizione  definiti  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione.». 
  ((4-bis.  All'articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto
di lavoro subordinato a tempo  determinato,  le  parole:  «30  aprile
2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85, in materia  di  incentivi  per  il  lavoro  delle
persone con disabilita', le parole: «1° agosto 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «1° agosto 2020». 
  4-quater. Il contributo  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del
presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo  di
cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i  contratti  a
tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024. 
  4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma  4-quater,
pari  a  1.260.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))