Art. 18
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione
Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza
complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la
promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (( (Comitato
Previdenza Italia) )), istituito in data 21 febbraio 2011»;
2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono
sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;
3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono
sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato
Previdenza Italia definisce specifici programmi di attivita' sulla
base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero
secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale
delle attivita' svolte dal Comitato.»;
c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti
dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il
funzionamento del Comitato»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato direttamente
al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio,
previa rendicontazione delle attivita' svolte e approvazione delle
stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
((stabiliti)) le modalita' di rendicontazione delle risorse ((da
trasferire nonche')) gli indirizzi per la programmazione delle
attivita'.».
2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del
decreto-legge n. 124 del 2019((, come modificato dal comma 1, lettera
c), del presente articolo)) e' erogato direttamente al Comitato entro
il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attivita' svolte e
approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis,
((introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo)) e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge)) 10 agosto 2023, n.
112, e' abrogato.
4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al
finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
((4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile
2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle
persone con disabilita', le parole: «1° agosto 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «1° agosto 2020».
4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del
presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di
cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i contratti a
tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater,
pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))