Art. 19
Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di
informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio
2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche
processuale, del personale e delle strutture dei servizi di
informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e
internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».