Art. 2 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3.  Le  procedure  semplificate  per  l'accesso  alla  carriera  di
segretario comunale e provinciale, di  cui  all'articolo  25-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  applicate  ai
bandi di concorso  per  il  reclutamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali fino al 31 dicembre 2024. 
  4. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  comma  15,  concernente  la  validita'  della
graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella  qualifica
di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno  n.  310
dell'11 giugno 2019, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) all'articolo 2, comma 4, concernente le  risorse  relative  al
contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze
armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate
nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e  2024».  Alla  compensazione
degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento   netto
derivanti dal primo periodo, pari a 300.000  euro  per  il  2024,  si
provvede mediante corrispondente riduzione((, per l'anno 2024)),  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10. 
  ((4-bis. In via sperimentale, fino al  31  dicembre  2024,  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1-bis,
lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,  in  materia  di
requisiti per la sperimentazione di  armi  ad  impulsi  elettrici  da
parte delle polizie locali.)) 
  5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18  novembre  2022,  n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio  2023,  n.
6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9  agosto  2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n.  142,  in  materia  di  ricostituzione  del  fondo   anticipazioni
liquidita',  le  parole:  «rendiconto  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «rendiconto 2024» e le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  ((6-bis. Per le regioni  a  statuto  ordinario  che  presentano  un
disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto
del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli
anni 2023 e  2024  l'entita'  dell'accantonamento  di  cui  al  terzo
periodo del comma 3  dell'articolo  60  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  puo'  essere  inferiore  al  70  per   cento
dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento  di
cui al primo periodo  deve  comunque  garantire  la  copertura  delle
richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio  e  deve
in ogni caso essere superiore del 20 per  cento  rispetto  al  valore
medio dell'ammontare delle  richieste  di  reiscrizione  dei  residui
perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi. 
  6-ter. Le risorse  rese  disponibili  dall'applicazione  del  comma
6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali,  in  aggiunta  alla
quota ordinaria di tale accantonamento. 
  6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di  utilizzo  delle  quote
accantonate e vincolate del risultato  di  amministrazione  da  parte
delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023
e, limitatamente al medesimo  anno,  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.)) 
  7. In relazione agli  accresciuti  impegni  connessi  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga  al  limite  di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per  il
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario  svolte
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 74,  comma  6,  del  decreto-legge  5
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022  di  cessazione
del relativo stato di emergenza. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7((,)) pari a euro 8.338.000  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali» ((della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in  relazione
alla  banca  dati  nazionale  unica  in   cui   sono   contenute   le
comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 97, comma 1,  le  parole:  «regolamento  previsto
dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto  previsto
dall'articolo 99, comma 1-bis»; 
    b) all'articolo 99: 
      1) comma 1: 
        1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le  modalita':
» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'»  e
sono aggiunte, ((in fine)), le  seguenti  parole:  «di  funzionamento
della banca dati nazionale unica e  di  collegamento  con  il  Centro
elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»; 
        1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono ((abrogate)); 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura  non
regolamentare,  sono  definite   e   aggiornate   le   modalita'   di
autenticazione, autorizzazione e di  registrazione  degli  accessi  e
delle operazioni effettuate sulla  banca  dati  nazionale  unica;  di
accesso  da  parte  del  personale   delle   Forze   di   polizia   e
dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da  parte  della
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale
e di consultazione da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  97,
comma 1((, del  presente  codice)).  Fino  all'adozione  del  decreto
ministeriale  di  cui  al  primo  periodo,  sono   fatte   salve   le
disposizioni di cui ((al capo IV, sezione II, del regolamento di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) del 30 ottobre
2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».