Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai
bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e
provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della
graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310
dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al
contributo economico per i familiari del personale delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione((, per l'anno 2024)), del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10.
((4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di
requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da
parte delle polizie locali.))
5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.
6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni
liquidita', le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
((6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un
disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto
del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli
anni 2023 e 2024 l'entita' dell'accantonamento di cui al terzo
periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, puo' essere inferiore al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di
cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle
richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve
in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore
medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui
perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma
6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla
quota ordinaria di tale accantonamento.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote
accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte
delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023
e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.))
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione
del relativo stato di emergenza.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7((,)) pari a euro 8.338.000 per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» ((della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione
alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le
comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto
dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto
dall'articolo 99, comma 1-bis»;
b) all'articolo 99:
1) comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita':
» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'» e
sono aggiunte, ((in fine)), le seguenti parole: «di funzionamento
della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro
elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;
1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono ((abrogate));
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non
regolamentare, sono definite e aggiornate le modalita' di
autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e
delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di
accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale
e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97,
comma 1((, del presente codice)). Fino all'adozione del decreto
ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le
disposizioni di cui ((al capo IV, sezione II, del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) del 30 ottobre
2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».