Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione
passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
((2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di
specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da
obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;
b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente:
«929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a
conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune
di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio
on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita',
della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro
di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a
pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la
presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di
crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al
31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a
obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte
dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I
responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale
verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto
Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione
relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al
comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In
caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte
interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della
domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo
del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito
vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da
parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930
e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 927».))
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per
gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2023 e 2024,».
4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di
un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due
anni».
((4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione
di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino
al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2024»;
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del
medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per
l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025».))
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per
l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni
di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
((5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.))
6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e
il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire
il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de
minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati,
il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita'
responsabili non hanno provveduto ((all'adempimento degli obblighi))
di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc
previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di
giochi, trovano applicazione altresi' nell'anno 2024. Le maggiori
entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le
disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31
dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici
della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti
alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi
enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 30 gennaio 2024. ((Per la regione Molise,
il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al
comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e'
differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1,
commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio
atti n. 171/ CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo
2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, il contributo e' revocato.)) Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei
traguardi e degli obiettivi ((del PNRR approvato con decisione del
Consiglio Ecofin)) del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla
realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale
complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101.
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9,
con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati.
11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della
Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo
di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', ((la
prestazione dei servizi informatici)) del Sistema Tessera Sanitaria e
dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' dei fascicoli
sanitari elettronici (INI), anche per le finalita' degli specifici
interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo
perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31
marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle
disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze, ((l'Agenzia delle entrate e la
societa' SOGEI)) del 23 dicembre 2009, ((e dai relativi)) Accordi
Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.
((12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata
dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e
carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione
della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte
degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle
agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le
parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e
2026».
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo
vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e
2023»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono
inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022».
12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dopo il comma 822 e' inserito il seguente:
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma
822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per
la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del
servizio sanitario regionale».
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2025».
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di
finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si
applica fino al 31 dicembre 2024.
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto
ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024
al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350
milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano,
per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305
milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un
contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno»;
d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun
anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli
enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: « ,
approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin
dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi
della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione
europea dell'8 dicembre 2023, »;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle
risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del
medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024».
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione
di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente
comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute puo' essere
effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31
marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed
entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il
versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il
versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione
delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio
della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n.
197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile
2024. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
non si da' luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici
inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti
con eta' inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in
cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia
stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto
della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche
nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai
soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma
12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, agli acquirenti e' attribuito un credito d'imposta di
importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in
eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del
medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta e' utilizzabile
nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e
12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per
l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.))