Art. 3 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, relativo alla disciplina  dei  contratti  di  locazione
passiva stipulati  dalle  Amministrazioni  statali,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  ((2. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 927,  relativo  al  termine  per  la  presentazione  di
specifiche  istanze  di  liquidazione   di   crediti   derivanti   da
obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»; 
  b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente: 
  «929-bis. Per le finalita' di cui al comma  927  e  per  portare  a
conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune
di Roma, entro il 31 marzo  2024  il  Commissario  straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione  nell'albo  pretorio
on line di Roma Capitale e con  ogni  forma  idonea  di  pubblicita',
della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro
di cui al medesimo comma 927, assegnando  un  termine  perentorio,  a
pena  di  decadenza,  non  inferiore  a  centottanta  giorni  per  la
presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari  di
crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in  essere  al
31  dicembre  2023  anche  se  non  ancora  iscritti,   afferenti   a
obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e  indennitarie  assunte
dal  comune  di  Roma  in  data  anteriore  al  28  aprile  2008.   I
responsabili dei servizi competenti  per  materia  di  Roma  Capitale
verificano le domande presentate e provvedono a inviare  al  predetto
Commissario  straordinario   specifiche   istanze   di   liquidazione
relativamente alle domande positivamente  riscontrate,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al
comma 928, dandone debita comunicazione alla  parte  interessata.  In
caso  di  esito  negativo  della  verifica  comunicano   alla   parte
interessata il mancato accoglimento. La mancata  presentazione  della
domanda da parte dei creditori nel termine di cui  al  primo  periodo
del presente comma determina l'automatica cancellazione  del  credito
vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da
parte del Commissario straordinario del Governo di cui al  comma  930
e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza  del  termine
di cui al comma 927».)) 
  3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica  per
gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2023 e 2024,». 
  4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di
un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  prorogati  di  due
anni». 
  ((4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per  la  quotazione
di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino
al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2024»; 
  b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del
medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di  euro  per
l'anno 2023 e 10 milioni di euro per  l'anno  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025».)) 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  a  1,64  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83  milioni
di  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  ((5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307.)) 
  6. I termini  per  la  notifica  degli  atti  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e
il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga  all'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di  garantire
il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti  de
minimis  non   subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
concessione ovvero subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti  di
concessione o di autorizzazione alla fruizione  comunque  denominati,
il cui importo non e' determinabile nei  predetti  provvedimenti,  ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione  resa  a  fini
fiscali nella  quale  sono  dichiarati,  per  i  quali  le  Autorita'
responsabili non hanno provveduto ((all'adempimento degli  obblighi))
di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli  aiuti  ad  hoc
previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo  periodo,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,  n.  100,  in  materia  di
giochi, trovano applicazione altresi'  nell'anno  2024.  Le  maggiori
entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le
disposizioni  ivi  previste  continuano  ad  applicarsi  fino  al  31
dicembre 2024. 
  9. In considerazione dell'attacco subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Molise, ai fini del computo dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione  e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del 30 gennaio 2024. ((Per la regione  Molise,
il termine di cui  al  comma  135  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi  di  cui  al
comma 134 del medesimo articolo 1  relativi  all'annualita'  2024  e'
differito al 28 febbraio 2024 e i  termini  di  cui  all'articolo  1,
commi 2 e 4, dell'accordo tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio
atti n. 171/ CSR del 9 settembre 2021) sono  differiti  al  15  marzo
2024. Nel caso di mancato rispetto dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, il contributo e' revocato.)) Le  disposizioni  del  presente
comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei
traguardi e degli obiettivi ((del PNRR approvato  con  decisione  del
Consiglio Ecofin)) del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla
realizzazione  degli  interventi   previsti   dal   piano   nazionale
complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101. 
  10. La Regione Molise e  i  suoi  enti  strumentali  adottano  ogni
misura organizzativa idonea ad  assicurare  comunque  la  ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui  al  comma  9,
con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base  di
motivate istanze degli interessati. 
  11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della
Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il  medesimo  periodo
di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  12. Al fine di garantire,  senza  soluzione  di  continuita',  ((la
prestazione dei servizi informatici)) del Sistema Tessera Sanitaria e
dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  dei  fascicoli
sanitari elettronici (INI), anche per le  finalita'  degli  specifici
interventi   previsti   dal   PNRR,   nelle   more   del   definitivo
perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre  il  31
marzo  2024,  continuano  a  prodursi  gli  effetti  giuridici  delle
disposizioni   previste   dalla   Convenzione   fra   il    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  ((l'Agenzia  delle  entrate  e  la
societa' SOGEI)) del 23 dicembre 2009,  ((e  dai  relativi))  Accordi
Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023. 
  ((12-bis.  In  relazione  alla  dinamica   dei   prezzi   originata
dall'incremento degli oneri  relativi  a  energia  elettrica,  gas  e
carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, in  materia  di  rinegoziazione  o  sospensione
della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito  da  parte
degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2023 e 2024». 
  12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle
agevolazioni fiscali  per  interventi  di  risparmio  energetico,  le
parole: «e 2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  2024,  2025  e
2026». 
  12-quater. All'articolo  1,  comma  822,  alinea,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote  di  avanzo
vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «del  rendiconto  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli  esercizi  2022  e
2023»; 
  b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono
inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022». 
  12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
dopo il comma 822 e' inserito il seguente: 
  «822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023  lo  svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di  cui  al  comma
822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte  corrente  per
la copertura del disavanzo della  gestione  2023  delle  aziende  del
servizio sanitario regionale». 
  12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole:  «1°  luglio  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2025». 
  12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3,  terzo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  in  materia  di
finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima  casa,  si
applica fino al 31 dicembre 2024. 
  12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, in  materia  di  contributo  delle  regioni  a  statuto
ordinario  alla  finanza  pubblica,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024
al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a  350
milioni di euro annui» sono sostituite dalle  seguenti:  «assicurano,
per l'anno 2024, un contributo  alla  finanza  pubblica  pari  a  305
milioni di euro e, per ciascuno degli  anni  dal  2025  al  2028,  un
contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno»; 
  d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30  giugno  di  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30  giugno  di  ciascun
anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028». 
  12-novies. Agli oneri derivanti dal  comma  12-octies,  pari  a  45
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  12-decies. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 533, primo periodo,  riguardante  il  contributo  degli
enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028: 
  1) dopo le parole: «del  PNRR»  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,
approvato  con  decisione  di   esecuzione   del   Consiglio   Ecofin
dell'Unione europea del 13 luglio  2021,  come  modificato  ai  sensi
della  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  Ecofin  dell'Unione
europea dell'8 dicembre 2023, »; 
  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  delle
risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160»; 
  b) al comma 534, primo periodo, riguardante la  determinazione  del
medesimo contributo, le parole: «31  gennaio  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024». 
  12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174  a  178,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di  regolarizzazione
di  dichiarazioni  fiscali,   tenuto   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30  marzo  2023,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
si applicano, per  quanto  non  diversamente  previsto  dal  presente
comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d'imposta  in  corso  al  31  dicembre
2022. A tale fine, il  versamento  delle  somme  dovute  puo'  essere
effettuato in un'unica soluzione entro il 31  marzo  2024  ovvero  in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31
marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30  settembre  2024  ed
entro il 20 dicembre 2024. Sulle  rate  successive  alla  prima  sono
dovuti  gli  interessi  nella  misura  del  2  per  cento  annuo.  La
regolarizzazione di cui  al  presente  comma  si  perfeziona  con  il
versamento di quanto dovuto  in  un'unica  soluzione  ovvero  con  il
versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione
delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal  beneficio
della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge  n.
197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto,  gli  interessi  di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, si applicano con  decorrenza  dal  1°  aprile
2024. Restano validi i ravvedimenti  gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
non si da' luogo a rimborso. 
  12-duodecies. Il termine di cui  all'articolo  106,  comma  7,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia  di  svolgimento  delle
assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024. 
  12-terdecies. Al  fine  di  dare  certezza  ai  rapporti  giuridici
inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte  di  soggetti
con eta' inferiore a trentasei  anni  e  con  valore  dell'indicatore
della  situazione  economica  equivalente,  stabilito  ai  sensi  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro  annui,
le agevolazioni  di  cui  all'articolo  64,  commi  6,  7  e  8,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche  nei  casi  in
cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia
stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di  acquisto
della casa di abitazione, a condizione che l'atto  definitivo,  anche
nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai
soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. 
  12-quaterdecies.  Per  gli  atti  definitivi  di   cui   al   comma
12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024  e
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto, agli  acquirenti  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  di
importo pari alle imposte  corrisposte  dagli  stessi  acquirenti  in
eccesso rispetto a quelle che sarebbero state  dovute  ai  sensi  del
medesimo comma 12-terdecies. Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile
nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
  12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi  12-terdecies  e
12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
  a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni  di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni  di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307.))