((Art. 3 bis 
 
Differimento dei termini di pagamento della  prima  e  della  seconda
  rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024 
 
  1. Il mancato, insufficiente o tardivo  versamento,  alle  relative
scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e  della  rata
in scadenza il 28 febbraio 2024  non  determina  l'inefficacia  della
definizione prevista dal comma 231  dello  stesso  articolo  1  della
legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua  l'integrale  pagamento
di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del
comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022. 
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano
anche  ai  soggetti  indicati   dall'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle  rate  di  cui
all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  da
corrispondere entro il 31  gennaio  2024  ed  entro  il  28  febbraio
2024.))