Art. 4 
 
             ((Proroga di termini in materia di salute)) 
 
  1. Il termine di approvazione  del  bilancio  preventivo  dell'anno
2024 degli Ordini delle  professioni  sanitarie  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233,  e'  prorogato  fino  alla  data  di  presentazione  del   conto
consuntivo dell'anno 2023. 
  ((1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31  ottobre
2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2022, n. 199,  concernente  la  sospensione  delle  attivita'  e  dei
procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi  di
vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino  al  30  giugno  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».)) 
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo alla  proroga  della  possibilita'  per  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o  di
sostituzione  di  medici   di   medicina   generale,   nonche'   alla
possibilita' per i medici iscritti al corso  di  specializzazione  in
pediatria, durante  il  percorso  formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il ((Servizio sanitario nazionale)), le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3. Il termine di validita'  dell'iscrizione  nell'elenco  nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per  i  soggetti  iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero  della  salute
in  data  1°  aprile  2020,  e'  prorogato  fino  alla  pubblicazione
dell'elenco  nazionale  aggiornato  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2024. 
  4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge  30  dicembre
2021, n. 234, relativo all'applicazione  delle  misure  straordinarie
per il conferimento di incarichi semestrali  di  lavoro  autonomo  ai
medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale
delle professioni  sanitarie,  agli  operatori  socio-sanitari  e  ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo
anno di corso della scuola di  specializzazione,  le  parole:  «anche
((per gli anni 2022 e 2023» sono)) sostituite dalle seguenti:  «anche
per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo al conferimento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati e  iscritti  agli  ordini
professionali, anche se privi della specializzazione, le parole:  «31
dicembre 2023 nei limiti  delle  risorse  disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024 nel rispetto delle  disposizioni  ((di  cui  all'articolo))  11,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60». 
  ((5-bis. Al fine  di  armonizzare  la  disciplina  vigente  con  le
disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia
delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per
l'attivita' di raccolta di sangue e  di  emocomponenti  da  parte  di
laureati in medicina e chirurgia abilitati, di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
fino al 31 dicembre 2024. 
  5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo
gratuito   ed   occasionale»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«collaborazione volontaria e occasionale, a  titolo  gratuito  o  con
contratto libero-professionale,».)) 
  6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, relativo alla  proroga  degli  incarichi  semestrali  di  lavoro
autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari,  nonche'  per
il personale del ruolo sanitario del comparto sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
((in  conseguenza  del  collocamento))  a  riposo,  nonche'  per  gli
operatori socio-sanitari collocati ((in quiescenza, le parole)):  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2024»,
nel rispetto delle disposizioni ((di cui all'articolo)) 11, comma  1,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo  quanto
previsto  dagli  articoli  14,  comma  3,  e  14.1,  comma   3,   del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 
  ((6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
2023, n. 213, in materia di trattenimento in  servizio  di  dirigenti
medici e sanitari e di infermieri del Servizio  sanitario  nazionale,
e' inserito il seguente: 
  «164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di  formazione
e tutoraggio del personale assunto ai sensi  dell'articolo  1,  comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  dei  medici  con
contratto di formazione specialistica,  nonche'  di  fronteggiare  la
grave  carenza  di  personale,  le  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in  servizio,
su  istanza  degli  interessati,  i  dirigenti  medici   e   sanitari
dipendenti del Servizio sanitario  nazionale,  in  deroga  ai  limiti
previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di  eta'  e
comunque non  oltre  la  predetta  data  del  31  dicembre  2025.  Il
Ministero  della  salute  e  le  universita'  possono  applicare   le
disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente,  ai  dirigenti
medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma  1,  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono  attivita'
assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di  cui  al
primo e  al  secondo  periodo  possono  riammettere  in  servizio,  a
domanda, fino al  compimento  del  settantaduesimo  anno  di  eta'  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2025,  il  personale  di  cui  al
presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal  1°  settembre
2023 avendo maturato i requisiti anagrafici  e  contributivi  per  il
pensionamento di vecchiaia, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
vigenti e previa opzione da  parte  del  medesimo  personale  per  il
mantenimento del trattamento previdenziale gia' in  godimento  ovvero
per  l'erogazione  della  retribuzione   connessa   all'incarico   da
conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che
svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia  di  cui  al
presente  comma  non   possono   mantenere   o   assumere   incarichi
dirigenziali apicali di struttura complessa  o  dipartimentale  o  di
livello generale». 
  6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio  2022,  n.  51,  relativo  alla  deroga  alla  disciplina  del
riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e  operatori
socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».)) 
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  406-bis,  relativo  alla  sperimentazione  per  la
remunerazione  delle  prestazioni  e  delle  funzioni   assistenziali
erogate dalle farmacie con oneri  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, dopo il primo periodo, ((sono aggiunti i  seguenti)):  «La
sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno
2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione  degli
esiti della sperimentazione.»; 
    b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della
sperimentazione delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali
svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «2021, 2022 e 2024». 
  ((7-bis.  Il  termine  per  l'adeguamento  dell'ordinamento   delle
regioni e delle province  autonome  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e'  prorogato  al  31  dicembre
2024.)) 
  8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  in  materia  di  incentivi  al  processo  di
riorganizzazione della rete dei  laboratori  del  Servizio  sanitario
nazionale, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  ((sostituite))  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». 
  ((8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti  da
malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  incrementate  di  400.000
euro per l'anno 2024. Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo  del
presente comma, pari a 400.000 euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  in  materia  di  accesso  al   fondo   per
l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica,  le  parole:
«le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  costituiti  in  forma  di
associazione o fondazione». 
  8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo  1-quater,
comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,
in materia di contributo per sostenere le spese relative  a  sessioni
di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e'  incrementato
di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le  risorse  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma  che   incrementano   il   livello   di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo  Stato  sono  assegnate  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario
indistinto e sono trasferite a  tutte  le  regioni  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il  concorso
della regione o della provincia autonoma al  finanziamento  sanitario
corrente. All'onere di cui al presente comma, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento  del  Fondo
per il contrasto dei disturbi della nutrizione e  dell'alimentazione,
le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  10
milioni di euro per l'anno 2024». 
  8-sexies.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma
8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi  di  colpa
grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
si applica altresi' ai fatti di cui  agli  articoli  589  e  590  del
codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una
professione sanitaria in situazioni di  grave  carenza  di  personale
sanitario. 
  8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene  conto  delle
condizioni  di  lavoro  dell'esercente  la   professione   sanitaria,
dell'entita'   delle   risorse   umane,   materiali   e   finanziarie
concretamente  disponibili  in  relazione  al  numero  dei  casi   da
trattare, del contesto organizzativo in cui  i  fatti  sono  commessi
nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute
dal personale non specializzato. 
  8-novies. All'articolo 2, comma 7, del  decreto-legge  17  febbraio
2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022,
n.  29,  concernente  la   durata   dell'incarico   del   Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana,
dopo le parole: «per un periodo di  dodici  mesi,  prorogabile»  sono
inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un  ulteriore
periodo di dodici mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi». 
  8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  della  salute  7
marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16  maggio
2023,  in  materia  di  gestione  e  funzionamento  del  sistema   di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024. 
  8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, relativo  alle  regioni  di  riferimento  per  la
determinazione dei costi e  dei  fabbisogni  standard  regionali,  le
parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».))