Art. 4
((Proroga di termini in materia di salute))
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno
2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, e' prorogato fino alla data di presentazione del conto
consuntivo dell'anno 2023.
((1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre
2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2022, n. 199, concernente la sospensione delle attivita' e dei
procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di
vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».))
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, relativo alla proroga della possibilita' per i laureati in
medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla
possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in
pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi
provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta
convenzionati con il ((Servizio sanitario nazionale)), le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute
in data 1° aprile 2020, e' prorogato fino alla pubblicazione
dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2024.
4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie
per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai
medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale
delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche
((per gli anni 2022 e 2023» sono)) sostituite dalle seguenti: «anche
per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini
professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31
dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024 nel rispetto delle disposizioni ((di cui all'articolo)) 11,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le
disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia
delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per
l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di
laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del
Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo
gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti:
«collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con
contratto libero-professionale,».))
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro
autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per
il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale
((in conseguenza del collocamento)) a riposo, nonche' per gli
operatori socio-sanitari collocati ((in quiescenza, le parole)): «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»,
nel rispetto delle disposizioni ((di cui all'articolo)) 11, comma 1,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
((6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti
medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale,
e' inserito il seguente:
«164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione
e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con
contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la
grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario
nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio,
su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti
previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e
comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il
Ministero della salute e le universita' possono applicare le
disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti
medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attivita'
assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al
primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a
domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e
comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al
presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre
2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il
pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali
vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il
mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero
per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da
conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che
svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia di cui al
presente comma non possono mantenere o assumere incarichi
dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di
livello generale».
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del
riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori
socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».))
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali
erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, dopo il primo periodo, ((sono aggiunti i seguenti)): «La
sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno
2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli
esiti della sperimentazione.»;
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della
sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali
svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «2021, 2022 e 2024».
((7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle
regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli
articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre
2024.))
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di
riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario
nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono ((sostituite)) dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
((8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da
malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000
euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del
presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per
l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole:
«le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di
associazione o fondazione».
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater,
comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni
di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e' incrementato
di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo
periodo del presente comma che incrementano il livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario
indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso
della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario
corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo
per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione,
le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro per l'anno 2024».
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi di colpa
grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
si applica altresi' ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del
codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una
professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale
sanitario.
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle
condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria,
dell'entita' delle risorse umane, materiali e finanziarie
concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da
trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi
nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute
dal personale non specializzato.
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio
2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022,
n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana,
dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono
inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore
periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi».
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7
marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio
2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024.
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le
parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».))