Art. 5 
 
        Proroga di termini in materia di istruzione e merito 
 
  1. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  riguardante   interventi
finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla  predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2024. Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. 
  2.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  4-ter,  recante  disciplina  in  deroga
delle procedure di  istituzione  di  graduatorie  e  conferimento  di
supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»  e  le  parole:  «il  successivo
aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti:  «i
successivi aggiornamenti e rinnovi biennali». 
    b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione
del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  3.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  alla  riforma   R.   1.3
«Riorganizzazione  del  sistema  scolastico»  della  Missione   4   -
Componente  1  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e   resilienza,
all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il  comma
83-bis sono inseriti i seguenti: 
    «83-ter. In deroga ai termini previsti  dall'articolo  19,  comma
5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre  2011,  n.
111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni  provvedono  al
dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio  2024,  con
le  modalita'  previste  dal  presente  comma.  Fermi   restando   il
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le
regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,  dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze((,))  n.  127  del  30  giugno
2023, le Regioni, per il  solo  anno  scolastico  2024/2025,  possono
attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in  misura  non
superiore al 2,5 per cento del contingente dei  corrispondenti  posti
di dirigente  scolastico  e  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il  medesimo  anno
scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle  quali
attribuire solo reggenze e senza un corrispondente  incremento  delle
facolta' assunzionali. La  facolta'  di  cui  al  presente  comma  e'
esercitabile  anche  dalle  Regioni  che  hanno  gia'  provveduto  al
dimensionamento della rete  scolastica  ai  sensi  dell'articolo  19,
commi 5-quater e 5-quinquies((,)) del decreto-legge n. 98  del  2011.
In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura
non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo  non  rileva
ai fini della  mobilita'  e  delle  nomine  in  ruolo  dei  dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi  generali  ed  amministrativi.
Per  l'anno  scolastico  2024/2025,  a  beneficio  delle  istituzioni
scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facolta'  di
cui  al  presente  comma  sono  messe  a  disposizione   le   risorse
conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto  di  cui  al
secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di
ulteriori posizioni di esonero o di ((semiesonero)) dall'insegnamento
ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del  presente
comma e' autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di
7,2 milioni di euro per  il  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'arricchimento  e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
    83-quater.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2024/2025,   la
facolta'  di  richiesta  della   concessione   dell'esonero   o   del
((semiesonero))  dall'insegnamento  di  cui  al   comma   83-bis   e'
riconosciuta  anche   alle   istituzioni   scolastiche   oggetto   di
accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica,  ai
sensi  dell'articolo  19,  commi   5-quater   e   seguenti((,))   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definiti
parametri,  criteri  e  modalita'  per  l'individuazione,   su   base
regionale, delle istituzioni scolastiche di  cui  al  primo  periodo,
ovvero affidate in reggenza, che  possono  avvalersi  della  predetta
facolta', nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni  di  euro
per l'anno 2024  e  di  13,82  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni  di  euro
annui a decorrere dal  2025.  Ai  relativi  oneri((,))  pari  a  1,98
milioni di euro per l'anno 2024  e  1,32  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025,  ((si  provvede  mediante))  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  ((della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2023)),   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.». 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile  2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno  2004,  n.
143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «2024/2025»  e  le  parole:   «cadenza   triennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale» e, al secondo  periodo,
le  parole:  «cadenza  triennale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cadenza biennale». 
  3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie  triennali
di circolo e di istituto  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il  termine  di  un  anno  previsto
dall'articolo 59, comma 10, del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo
2019-2021   ai   fini    dell'acquisizione    della    certificazione
internazionale di alfabetizzazione informatica si  applica  anche  ai
casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime. 
  3-quater.  All'articolo   5,   comma   11,   primo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  le  parole:
«all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti:  «per
gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024». 
  3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  dopo
il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  «3-quater. Le facolta' assunzionali gia' autorizzate in favore  del
Ministero dell'istruzione e del merito di cui  al  comma  3-ter,  non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento
delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unita' di
personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al
concorso per personale  non  dirigenziale  bandito  con  decreto  del
Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n.  59  del  27  luglio  2021,
destinate all'ufficio scolastico  regionale  per  il  Friuli  Venezia
Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni  in
ruolo presso il medesimo ufficio scolastico  regionale,  mediante  lo
scorrimento di graduatorie concorsuali  per  personale  di  qualifica
equivalente, messe  a  disposizione  dalla  regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia o da enti locali della medesima  regione,  sulla  base
dei criteri di inquadramento e della  corrispondenza  tra  i  livelli
economici regolati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  20
del 25 gennaio 2024, previo decreto del  Ministro  dell'istruzione  e
del  merito,  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e
d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».))