Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi
finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga
delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di
supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo
aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i
successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».
b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione
del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3
«Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 -
Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
83-bis sono inseriti i seguenti:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma
5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n.
111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al
dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con
le modalita' previste dal presente comma. Fermi restando il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le
regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze((,)) n. 127 del 30 giugno
2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono
attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non
superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti
di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno
scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali
attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle
facolta' assunzionali. La facolta' di cui al presente comma e'
esercitabile anche dalle Regioni che hanno gia' provveduto al
dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-quater e 5-quinquies((,)) del decreto-legge n. 98 del 2011.
In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura
non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva
ai fini della mobilita' e delle nomine in ruolo dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.
Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni
scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facolta' di
cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse
conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al
secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di
ulteriori posizioni di esonero o di ((semiesonero)) dall'insegnamento
ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di
7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la
facolta' di richiesta della concessione dell'esonero o del
((semiesonero)) dall'insegnamento di cui al comma 83-bis e'
riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di
accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti((,)) del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti
parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo,
ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta
facolta', nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro
per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro
annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri((,)) pari a 1,98
milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025, ((si provvede mediante)) corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» ((della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023)), allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.».
((3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle
seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono
sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale» e, al secondo periodo,
le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti:
«cadenza biennale».
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali
di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto
dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo
2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione
internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai
casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole:
«all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».
3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo
il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Le facolta' assunzionali gia' autorizzate in favore del
Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento
delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unita' di
personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al
concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del
Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021,
destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia
Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in
ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo
scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica
equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli
Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base
dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli
economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e
d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».))