Art. 6
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due» ((e'
sostituita)) dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per
interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti
Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di
talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate
all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro
che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui
all'articolo 2 della medesima legge.
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2024».
5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle
Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15
febbraio 2024».
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, relativo alle graduatorie nazionali ((per le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) )), le parole:
«2022-2023 e 2023-2024» ((sono sostituite)) dalle seguenti:
«2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025».
7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
relativo al reclutamento di personale docente e di personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico
2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico
2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
accademico 2025/2026».
8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,
n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto
AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;
b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed
e), e 35-bis» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «all'articolo 35,
comma 3, lettere a), b), c) ed e), ((e comma 5-bis,)) e all'articolo
35-bis».
((8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito
accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per
l'anno 2024, di 1 milione di euro».
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di
cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di
studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di
merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria
delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di
accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero
dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti
di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al
contributo.
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita'
di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie
neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del
sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione
EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1,
comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogata per
l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca».))