Art. 6 
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286,  relativo  alla  nomina  dei  componenti  dell'organo  direttivo
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca  (ANVUR),  al  primo  periodo  la  parola:  «due»  ((e'
sostituita)) dalla seguente: «tre». 
  2. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per
interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e  prestiti
Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,  relativo  allo
svolgimento degli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio  di
talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione
di cui al primo periodo non  si  applica  alle  professioni  indicate
all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a  coloro
che hanno conseguito una  delle  lauree  professionalizzanti  di  cui
all'articolo 2 della medesima legge. 
  4.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2024». 
  5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14,  relativo  al  termine  per  la  conclusione  dei  lavori   delle
Commissioni nazionali per l'abilitazione  scientifica  nazionale,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
febbraio 2024». 
  6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, relativo alle graduatorie nazionali ((per le  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) )), le parole:
«2022-2023  e  2023-2024»   ((sono   sostituite))   dalle   seguenti:
«2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025». 
  7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
relativo  al  reclutamento  di  personale  docente  e  di   personale
amministrativo  e  tecnico  del  comparto  AFAM,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026». 
  8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, relativo al reclutamento di  personale  docente  del  comparto
AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»; 
    b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b),  c)  ed
e), e 35-bis» ((sono sostituite)) dalle seguenti:  «all'articolo  35,
comma 3, lettere a), b), c) ed e), ((e comma 5-bis,)) e  all'articolo
35-bis». 
  ((8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai  collegi  di  merito
accreditati, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e,  per
l'anno 2024, di 1 milione di euro». 
  8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse  di
cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero  di  borse  di
studio o di agevolazioni in favore degli  studenti  del  collegio  di
merito per un importo globale superiore a un terzo  della  sommatoria
delle  rette  per  l'anno  accademico  di  riferimento.  In  sede  di
accertamento dei requisiti di accreditamento di cui  all'articolo  6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  n.  673   dell'8   settembre   2016,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto  dei  requisiti
di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  per  l'accesso  al
contributo. 
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle  attivita'
di   ricerca   di   nuove   strategie   terapeutiche   per   malattie
neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi  disturbi  del
sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione
EBRI (European Brain Research  Institute),  di  cui  all'articolo  1,
comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'  prorogata  per
l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca».))