Art. 7 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  relativo  alla   segreteria   tecnica   di
progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente  speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le  parole:  «sette
anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni». 
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
relativo all'incremento del personale facente  capo  alla  segreteria
tecnica  di  progettazione   di   cui   si   avvale   l'ufficio   del
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del  24  agosto
2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024». 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024,  ((cui  si
provvede)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione ((di
spesa)) di cui all'articolo 1, comma 632,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197. 
  4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla  figura
di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) dopo il nono periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Per  l'anno
2024 e' autorizzata  la  spesa  di  100.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per  i  rimborsi  delle  spese
spettanti ai componenti dello stesso Comitato. ((Agli oneri derivanti
dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno
2024,))  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.». 
  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n.  120,  relativo  alle  semplificazioni   amministrative   per   la
realizzazione di spettacoli dal vivo e  proiezioni  cinematografiche,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024» e le  parole:  «1.000  partecipanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.000 partecipanti». 
  ((5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del  decreto  legislativo
29 giugno  1996,  n.  367,  relativo  alle  assunzioni  di  personale
artistico e tecnico delle fondazioni  lirico-sinfoniche,  le  parole:
«31  dicembre  2023»,  ovunque  ricorrono,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».)) 
  6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024». 
  ((6-bis.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2024,  gli  incarichi   di
collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela
e di valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio  degli
uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  conferiti  previa  selezione
comparativa dei candidati e per la  durata  massima  di  sei  mesi  e
comunque non eccedente il termine del  31  dicembre  2024,  entro  il
limite di spesa  di  euro  6.961.000  per  l'anno  2024.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
  6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126,  in  materia  di  incarichi  dirigenziali  non  generali  del
Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
  b) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «In  deroga  a
quanto previsto dal quarto periodo,  i  contratti  relativi  a  detti
incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle  arti
e paesaggio nel numero massimo di 7, gia' conferiti e in essere al 31
dicembre 2023, cessano  di  avere  efficacia  decorsi  tre  anni  dal
conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024». 
  6-quater.  Le  contabilita'  ordinarie  intestate  alle   Direzioni
regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo  42,  comma  5,  del
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, come sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a  operare  fino  al  31
dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire  le
disponibilita' residue accertate alla data di entrata in  vigore  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 167 del 2023. 
  6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,  concernente  la  ripartizione  della  quota  del  Fondo
nazionale per  lo  spettacolo  dal  vivo  destinata  alle  fondazioni
lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «Fondo  unico  per  lo  spettacolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale  per  lo  spettacolo
dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle  seguenti:
«2022, 2023 e 2024»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno  2024»  e  le  parole:
«l'attivita'  svolta  nel  2022»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'attivita' svolta nel 2023».))