Art. 8 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                   infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164,  relativo  agli  adempimenti  previsti  dal
decreto di finanziamento di alcuni interventi,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2024  con  riferimento  agli   adempimenti   previsti   per
l'aeroporto di Firenze. 
  2. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
relativo all'operativita' dell'Agenzia per  la  somministrazione  del
lavoro  in  porto  e  per  la  riqualificazione  professionale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «a settantotto  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a ottantuno mesi»; 
    b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,  8.800.000  euro
per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  2.200.000  euro  per  l'anno
2024». 
  3. ((Agli oneri derivanti dal comma 2)), pari a 2.200.000 euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 471((,)) della legge 29  dicembre  2022,
n. 197. 
  ((3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  relativo  all'erogazione  di
contributi in favore del soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  e
delle imprese autorizzate allo svolgimento  di  operazioni  portuali,
titolari di contratti di appalto e di attivita'  comprese  nel  ciclo
operativo, da parte delle Autorita'  di  sistema  portuale,  dopo  la
parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della  recente  crisi
nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e  dopo  le  parole:  «per  l'anno
2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro  per  l'anno
2024». Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  presente  comma,
pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.)) 
  4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del  decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2021, n.  21,  relativo  a  disposizioni  in  materia  di
trasporto  ferroviario((,))  le  parole:  «31  dicembre  2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
relativo  alla  realizzazione,  mediante  procedure  di   affidamento
semplificate, degli  interventi  finanziati  con  risorse  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  ((e  del   Piano))   nazionale
complementare, le parole: «31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024». 
  ((5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, in materia di  responsabilita'  erariale,  le
parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024».)) 
  6. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore
delle categorie M2 e M3  adibiti  a  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2»  sono  inserite  le
seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le  regioni  e
le province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  il  15  gennaio
2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
l'elenco dei  veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento  Euro  2
adibiti al  trasporto  pubblico  locale  per  i  quali,  al  fine  di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo
periodo esclusivamente per l'anno 2024.»; 
    c)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «dei   veicoli   con
caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti:  «Euro  2
e»; 
    d) al quinto periodo, dopo le  parole:  «l'esonero  dei  veicoli»
sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole:  «delle  risorse  di
cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse
di cui al quinto periodo»; 
    e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  apposito  decreto  da
adottare entro il 31 gennaio 2024((, dispone)) l'esonero dei  veicoli
Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalita' di  verifica
e  monitoraggio  dell'utilizzo  delle  risorse  di  cui   al   quinto
periodo.». 
  ((6-bis. All'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  6-ter.  All'articolo  13,   comma   6-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  relativo  allo
svolgimento  delle  prove  di  verifica   delle   capacita'   e   dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla  guida  di
veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».)) 
  7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo alle procedure semplificate di affidamento  dei  lavori,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024». 
  8. All'articolo 36 del ((decreto-legge  6  luglio))  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
relativo  alle  attivita'  dell'ANAS,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3-bis: 
      1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «a),  b)  e  c)»  sono
inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono  soppresse
e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono  inserite  le  seguenti:
«al 31 dicembre 2023»; 
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
      «3-ter.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  gli  oneri   di
investimento di cui al primo periodo  del  comma  3-bis,  comprensivi
delle spese di  progettazione  degli  interventi,  sono  riconosciuti
all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore  al  12,5  per  cento  del
totale    dello    stanziamento    destinato    alla    realizzazione
dell'intervento  con  esclusione  delle  spese  previste   da   altre
disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico
di progetto approvato.  Entro  il  predetto  limite  percentuale,  le
eventuali risorse che residuano rispetto  alle  spese  effettivamente
sostenute da parte ((dell'ANAS S.p.A.)) e  verificate  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base  delle  risultanze
della  contabilita'  analitica,  rimangono  a  disposizione   ((della
societa'»)). 
  9. All'articolo 13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
relativo all'aggiornamento  dei  piani  ((economico-finanziari))  dei
concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Entro il 30 marzo 2024  le  societa'  concessionarie  per  le
quali e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale
presentano    le    proposte    di    aggiornamento     dei     piani
economico-finanziari  predisposti  in   conformita'   alle   delibere
adottate ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di
cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei
((piani economico-finanziari)), presentati entro il  termine  del  30
marzo 2024 conformemente alle modalita'  stabilite,  e'  perfezionato
entro  il  31  dicembre  2024.   Nelle   more   degli   aggiornamenti
convenzionali, le tariffe autostradali relative alle  concessioni  di
cui al primo periodo sono  incrementate  nella  misura  del  2,3  per
cento, corrispondente all'indice di inflazione ((previsto per  l'anno
2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e  finanza
2023)). Gli  adeguamenti,  in  eccesso  o  in  difetto,  rispetto  ai
predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di  aggiornamento
dei ((piani economico-finanziari)).». 
  ((9-bis. All'articolo 1, comma  15,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti  ai  progetti  di
infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dal 2019 al 2024»; 
  b)   dopo   le   parole:   «Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e  lo  sviluppo
sostenibile» e la parola:  «CIPE»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: «CIPESS».)) 
  10. All'articolo 35, comma 1-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni
caso la scadenza del  rapporto  concessorio  inerente  alla  gestione
delle  tratte  autostradali  da  parte  della   Societa'   Autostrada
Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione  della
convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre
2028.». 
  ((10-bis. All'articolo 9, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, in materia di  attivita'  di  salvamento  acquatico,  le
parole: «31 marzo 2024», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024». 
  10-ter. Fino al 30 giugno 2024,  in  deroga  all'articolo  122  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono  soggette  all'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile verso i terzi solo se poste in circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.))