Art. 8
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal
decreto di finanziamento di alcuni interventi, e' prorogato al 31
dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per
l'aeroporto di Firenze.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
relativo all'operativita' dell'Agenzia per la somministrazione del
lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno
2024».
3. ((Agli oneri derivanti dal comma 2)), pari a 2.200.000 euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 471((,)) della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
((3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di
contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e
delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali,
titolari di contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo
operativo, da parte delle Autorita' di sistema portuale, dopo la
parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della recente crisi
nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno
2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno
2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di
trasporto ferroviario((,)) le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento
semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza ((e del Piano)) nazionale
complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024».
((5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilita' erariale, le
parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024».))
6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore
delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico
locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le
seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio
2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2
adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo
periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con
caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2
e»;
d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli»
sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di
cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse
di cui al quinto periodo»;
e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da
adottare entro il 31 gennaio 2024((, dispone)) l'esonero dei veicoli
Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalita' di verifica
e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto
periodo.».
((6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo
svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di
veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».))
7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2024».
8. All'articolo 36 del ((decreto-legge 6 luglio)) 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
relativo alle attivita' dell'ANAS, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono
inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse
e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti:
«al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di
investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi
delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti
all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del
totale dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre
disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico
di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le
eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente
sostenute da parte ((dell'ANAS S.p.A.)) e verificate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze
della contabilita' analitica, rimangono a disposizione ((della
societa'»)).
9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
relativo all'aggiornamento dei piani ((economico-finanziari)) dei
concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie per le
quali e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale
presentano le proposte di aggiornamento dei piani
economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere
adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di
cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei
((piani economico-finanziari)), presentati entro il termine del 30
marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato
entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti
convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di
cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per
cento, corrispondente all'indice di inflazione ((previsto per l'anno
2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2023)). Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai
predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento
dei ((piani economico-finanziari)).».
((9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di
infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 2019 al 2024»;
b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e lo sviluppo
sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, e' sostituita
dalla seguente: «CIPESS».))
10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni
caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione
delle tratte autostradali da parte della Societa' Autostrada
Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione della
convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre
2028.».
((10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, in materia di attivita' di salvamento acquatico, le
parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024».
10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi solo se poste in circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.))