Art. 2 
 
                      Utilizzi della Carta Adi 
 
  1. Al fine di favorire la piu'  ampia  partecipazione  sociale  dei
beneficiari dell'Adi, fermo restando il possesso  dei  requisiti  con
riferimento al godimento di beni durevoli,  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso  la
Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre  alle  esigenze  previste
per la Carta  acquisti,  tutte  le  altre  esigenze  dei  beneficiari
medesimi, ad eccezione di quelle  legate  all'acquisto  dei  seguenti
beni e servizi: 
    a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'; 
    b) acquisto di sigarette, anche  elettroniche,  di  derivati  del
fumo; 
    c) giochi pirotecnici; 
    d) prodotti alcolici. 
    e) acquisto,  noleggio  e  leasing  di  navi  e  imbarcazioni  da
diporto, nonche' servizi portuali; 
    f) armi; 
    g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; 
    h) servizi finanziari e creditizi; 
    i) servizi di trasferimento di denaro; 
    j) servizi assicurativi; 
    k) articoli di gioielleria; 
    i) articoli di pellicceria; 
    m) acquisti presso gallerie d'arte e affini; 
    n) acquisti in club privati. 
  2. I nuclei familiari, residenti in abitazione di  proprieta',  per
il cui acquisto o per la cui costruzione e' stato contratto un mutuo,
possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un  bonifico  mensile  a
favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo. 
  3. E', in ogni caso, inibito da  parte  del  gestore  del  servizio
l'uso   della   Carta   Adi    in    esercizi    prevalentemente    o
significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui  al
comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto  per  la  gestione
del servizio  integrato  della  Carta  acquisti  sono  individuati  i
merchant category code (MCC) da disabilitare. 
  4. E' altresi' inibito da parte del gestore del servizio l'utilizzo
della Carta Adi all'estero e per  gli  acquisti  on-line  o  mediante
servizi di direct-marketing. 
  5. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di  contante  di  cui
all'articolo 3 e la possibilita' di effettuare  un  bonifico  mensile
nella misura e secondo le modalita' previste all'articolo 4, comma  8
del decreto-legge n. 48 del 2023.