Art. 2
Utilizzi della Carta Adi
1. Al fine di favorire la piu' ampia partecipazione sociale dei
beneficiari dell'Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con
riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la
Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste
per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari
medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti
beni e servizi:
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita';
b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del
fumo;
c) giochi pirotecnici;
d) prodotti alcolici.
e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da
diporto, nonche' servizi portuali;
f) armi;
g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
h) servizi finanziari e creditizi;
i) servizi di trasferimento di denaro;
j) servizi assicurativi;
k) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
m) acquisti presso gallerie d'arte e affini;
n) acquisti in club privati.
2. I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprieta', per
il cui acquisto o per la cui costruzione e' stato contratto un mutuo,
possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a
favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo.
3. E', in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio
l'uso della Carta Adi in esercizi prevalentemente o
significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al
comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione
del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i
merchant category code (MCC) da disabilitare.
4. E' altresi' inibito da parte del gestore del servizio l'utilizzo
della Carta Adi all'estero e per gli acquisti on-line o mediante
servizi di direct-marketing.
5. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante di cui
all'articolo 3 e la possibilita' di effettuare un bonifico mensile
nella misura e secondo le modalita' previste all'articolo 4, comma 8
del decreto-legge n. 48 del 2023.