Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data di avvio della presentazione delle domande dell'Adi.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte
dei conti.
Roma, 27 dicembre 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 113