Art. 2 Attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, le regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attivita' di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parita' di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa. 2. Al fine di orientare la qualita' della programmazione e progettazione delle attivita' di formazione di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e con le amministrazioni regionali e con il supporto di INAPP, predisporra' apposite linee guida entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 3. Sono esclusi dall'ammissibilita' al finanziamento del Fondo tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di cui al comma 1. 4. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi sui propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attivita' formative, operano, in complementarita' e addizionalita' rispetto agli interventi posti in essere sia nell'ambito della programmazione regionale sia nell'ambito dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3 «Sistema di certificazione della parita' di genere». A tal fine, le regioni possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunita', in qualita' di amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti attuatori dello stesso. 5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni possono coinvolgere le consigliere territoriali di parita' e realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti nella prospettiva di un rafforzamento della coesione territoriale. 6. Gli interventi di cui al presente decreto devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.