Art. 2 
 
        Attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento 
              della certificazione di parita' di genere 
 
  1.  Nell'ambito  delle  risorse  di  cui  all'art.  1,  le  regioni
programmano  e  finanziano,  in  favore  delle  imprese  o  dei  loro
lavoratori, le attivita' di formazione propedeutiche al conseguimento
della certificazione della parita' di genere sulla base dei parametri
minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per  le  pari
opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa. 
  2.  Al  fine  di  orientare  la  qualita'  della  programmazione  e
progettazione delle attivita' di formazione di cui  al  comma  1,  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' e con le amministrazioni regionali e con il supporto  di
INAPP, predisporra' apposite linee guida entro novanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto. 
  3. Sono esclusi  dall'ammissibilita'  al  finanziamento  del  Fondo
tutti i costi direttamente connessi  all'accertamento  dei  requisiti
per il rilascio e il mantenimento  della  certificazione  di  cui  al
comma 1. 
  4. Al fine di promuovere  il  coordinamento  degli  interventi  sui
propri territori ed evitare i rischi di  dispersione  o  duplicazione
dei finanziamenti, le regioni,  nella  programmazione  ed  erogazione
delle   attivita'   formative,   operano,   in   complementarita'   e
addizionalita'  rispetto  agli  interventi  posti   in   essere   sia
nell'ambito   della   programmazione   regionale   sia    nell'ambito
dell'intervento del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di
seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3 «Sistema  di
certificazione della parita' di  genere».  A  tal  fine,  le  regioni
possono stipulare apposite convenzioni o  accordi  di  collaborazione
con  il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  in  qualita'  di
amministrazione  titolare  dell'intervento,  ovvero  con  i  soggetti
attuatori dello stesso. 
  5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di  cui  al
presente decreto,  le  regioni  possono  coinvolgere  le  consigliere
territoriali di  parita'  e  realizzare  sistemi  di  collaborazione,
associazione  o  gemellaggio  tra  enti  nella  prospettiva   di   un
rafforzamento della coesione territoriale. 
  6. Gli interventi di cui al  presente  decreto  devono  concludersi
entro e non oltre il 30 giugno 2025.