Art. 2
Attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento
della certificazione di parita' di genere
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, le regioni
programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro
lavoratori, le attivita' di formazione propedeutiche al conseguimento
della certificazione della parita' di genere sulla base dei parametri
minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa.
2. Al fine di orientare la qualita' della programmazione e
progettazione delle attivita' di formazione di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' e con le amministrazioni regionali e con il supporto di
INAPP, predisporra' apposite linee guida entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.
3. Sono esclusi dall'ammissibilita' al finanziamento del Fondo
tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti
per il rilascio e il mantenimento della certificazione di cui al
comma 1.
4. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi sui
propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione
dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione
delle attivita' formative, operano, in complementarita' e
addizionalita' rispetto agli interventi posti in essere sia
nell'ambito della programmazione regionale sia nell'ambito
dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di
seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3 «Sistema di
certificazione della parita' di genere». A tal fine, le regioni
possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione
con il Dipartimento per le pari opportunita', in qualita' di
amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti
attuatori dello stesso.
5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al
presente decreto, le regioni possono coinvolgere le consigliere
territoriali di parita' e realizzare sistemi di collaborazione,
associazione o gemellaggio tra enti nella prospettiva di un
rafforzamento della coesione territoriale.
6. Gli interventi di cui al presente decreto devono concludersi
entro e non oltre il 30 giugno 2025.