Art. 3
Criteri di riparto e modalita' di erogazione delle risorse
1. Per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 2, ai sensi
dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, a valere sul
capitolo 2059 denominato «Fondo per le attivita' di formazione
propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di
genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, missione 26 «Politiche per il lavoro»,
programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di
responsabilita' amministrativa 16 - Direzione generale politiche
attive del lavoro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le
province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive
nell'anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna
amministrazione pari a euro 27.000,00.
3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma
sono riportate nella Tabella 1 «Assegnazione delle risorse -
Annualita' 2022», sulla base dei dati indicati in Tabella 2 «Dati
imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento,
indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di
euro 60.119,00.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo
la seguente modalita':
a) un acconto pari al 75% del contributo assegnato e' erogato
previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali
dell'allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti (di seguito IGV), Allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di
IGV dovra' essere allegata copia di uno o piu' atti di assunzione di
impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo
delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione;
b) la restante quota nel limite del 25% e' erogata previa
trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di
sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni
adottati, sulla base del modello di cui all'Allegato 3, che
costituisce parte integrante del presente atto. Al report dovra'
essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti
degli interventi posti a finanziamento.
6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5,
lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e
riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che
hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei
dati di cui al comma 2 del presente articolo.
7. La rendicontazione degli interventi di cui al presente decreto
deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.