Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, per  il  tramite  dei  propri  enti
vigilati, assicura le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla
base delle relazioni predisposte dalle regioni. 
  Il presente decreto e' trasmesso per il visto  e  la  registrazione
alla Corte dei conti e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 gennaio 2024 
 
                                             Il Ministro del lavoro e 
                                              delle politiche sociali 
                                                     Calderone        
        Il Ministro 
per la famiglia, la natalita' 
    e le pari opportunita' 
          Roccella 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 409