Art. 4
Monitoraggio
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per il tramite dei propri enti
vigilati, assicura le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla
base delle relazioni predisposte dalle regioni.
Il presente decreto e' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2024
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro
per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita'
Roccella
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 409