Art. 3 
 
               Costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e)
e f), i  costi  ammissibili  sono  i  costi  dei  danni  subiti  come
conseguenza   diretta   della   calamita'   naturale,   valutati   da
un'autorita'  pubblica,  da  un  esperto  indipendente   riconosciuto
dall'autorita'  che  concede   gli   aiuti   o   da   un'impresa   di
assicurazione, conformemente alle disposizioni di  cui  all'art.  49,
paragrafi 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473. 
  2. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la perdita
di reddito  e'  calcolata  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 49, paragrafo 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473. 
  3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale dell'IVA. 
  4. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a  titolo  di
indennizzo delle perdite, compresi quelli  percepiti  nell'ambito  di
altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento  dei
costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al  90
per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.