Art. 3
Costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e)
e f), i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come
conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati da
un'autorita' pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto
dall'autorita' che concede gli aiuti o da un'impresa di
assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49,
paragrafi 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473.
2. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la perdita
di reddito e' calcolata conformemente alle disposizioni di cui
all'art. 49, paragrafo 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2473.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo
nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale dell'IVA.
4. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di
indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di
altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei
costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90
per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.