Art. 4 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b), c), d) e) e f), del presente decreto le microimprese,
piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento
(UE) 2022/2473, attive nel  settore  della  produzione  dei  prodotti
della pesca e dell'acquacoltura  colpite  da  eventi  calamitosi  che
soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. 
  2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, sono esclusi dagli aiuti: 
    a. le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti  destinati
a indennizzare le perdite causate da calamita' naturali, a condizione
che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a  causa  delle
perdite o dei danni causati dalle calamita' in questione; 
    b. i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara  gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il  mercato
interno.