Art. 4
Beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), d) e) e f), del presente decreto le microimprese,
piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento
(UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi che
soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.
2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, sono esclusi dagli aiuti:
a. le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati
a indennizzare le perdite causate da calamita' naturali, a condizione
che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle
perdite o dei danni causati dalle calamita' in questione;
b. i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato
interno.