IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2024,
con la quale e' stato dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi
e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio  2023
hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di  Catania,  di
Messina, di Palermo e di Trapani; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo l'avvio della ripresa delle normali  condizioni  di  vita
delle popolazioni, nonche'  l'avvio  della  messa  in  sicurezza  dei
territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente della Regione Sicilia  e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato di cui al comma 1 opera  a  titolo
gratuito e puo' avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali,
provinciali e comunali, oltre che delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori,  ivi
comprese societa' in house  o  partecipate  dagli  enti  territoriali
interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il  Commissario  delegato  dispone  con  proprio  provvedimento,
l'individuazione dei comuni  interessati  dagli  incendi  di  cui  in
premessa, nei cui  ambiti  territoriali  vengono  attuate  le  misure
oggetto della presente ordinanza, inviandolo  al  Dipartimento  della
protezione civile e predispone, nel limite delle risorse  disponibili
di cui all'art. 9, entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile
previa verifica dell'adempimento di cui al successivo comma  8.  Tale
piano contiene le misure e gli interventi straordinari  eccedenti  le
ordinarie  attivita'  di  antincendio  boschivo,  rispetto  a  quelle
programmate e pianificate in ottemperanza alle  vigenti  disposizioni
di settore, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art.  2,  oltre  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale anche combusto,  delle
terre e rocce prodotti dagli eventi, nonche' alla realizzazione delle
misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio
interessato, anche mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove  compatibile  con  la  specifica  tipologia,  la  localita',   le
coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con  la
durata  e  l'indicazione  dell'oggetto  della   criticita',   nonche'
l'indicazione della relativa  stima  di  costo.  Ove  previsto  dalle
vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  i  CUP  degli
interventi devono  essere  acquisiti  ed  inseriti  nel  piano  anche
successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine  di
quindici    giorni     dall'approvazione     e     comunque     prima
dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi
di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2,  del  medesimo  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il  piano  rimodulato  deve  essere
sottoposto alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della
delibera del Consiglio dei  ministri  di  stanziamento  di  ulteriori
risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9,
comma 3, del presente provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa  rimodulazione
del piano degli interventi da sottoporre  all'approvazione  del  Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile,  corredata  di  motivata
richiesta del  Commissario  delegato  che  attesti  altresi'  la  non
sussistenza di  ulteriori  necessita'  per  la  tipologia  di  misura
originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo la
tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza, ovvero
agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione
sottoscritti  dal  soggetto  attuatore.  Su  richiesta  motivata  dei
soggetti attuatori degli interventi,  il  Commissario  delegato  puo'
erogare anticipazioni, volte  a  consentire  il  pronto  avvio  degli
interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato,  anche  avvalendosi
dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per
le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per   la
realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione  dello  stato   di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.