Art. 2 
 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, anche avvalendosi dei
sindaci, e' autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti delle competenti autorita' comunali, adottati a seguito
degli eccezionali eventi  di  cui  in  premessa,  un  contributo  per
l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400  per  i
nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti  da
due unita', in euro 700 per quelli composti da tre  unita',  in  euro
800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro
900,00 mensili per i nuclei  familiari  composti  da  cinque  o  piu'
unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone  di  eta'
superiore a 65 anni,  portatrici  di  handicap  o  disabili  con  una
percentuale di invalidita' non  inferiore  al  67%,  e'  concesso  un
contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei  soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00  mensili
previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla
fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'amministrazione
regionale, provinciale o comunale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
9.