Art. 4 
 
 
   Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica, entro sessanta giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il  superamento  dell'emergenza,
nonche', gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2,  lettera  d),
del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione
civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi
calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
24, comma 2, del citato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna
misura, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la descrizione
tecnica e la relativa durata in particolare  per  gli  interventi  di
tipo  d),  oltre  all'indicazione  delle  singole  stime  di   costo.
Altresi', per quelli afferenti alla fattispecie di cui  all'art.  25,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018,
il Commissario dovra' individuare quelli, realizzabili nel  corso  di
vigenza dello stato di emergenza, ritenuti prioritari  e  urgenti  ai
fini della riduzione del rischio residuo, in relazione alla  maggiore
propensione delle aree colpite e delle aree limitrofe a  fenomeni  di
frana e alluvione,  sulla  base  di  analisi  e  valutazione  che  ne
attestino la correlazione  con  gli  eventi  in  trattazione  nonche'
l'evidenza di esigenze di tutela della pubblica incolumita',  per  la
difesa di abitazioni e/o edifici pubblici  ovvero  di  infrastrutture
strategiche  a  servizio  di  centri  abitati  quali  la   viabilita'
principale  di  collegamento,  acquedotti,  fognature,  impianti   di
depurazione,  strutture  pubbliche  rilevanti  per   la   continuita'
amministrativa, per l'attivita' scolastica e  di  protezione  civile.
Gli interventi in questione potranno essere inseriti in  proposte  di
rimodulazione del piano degli interventi ai sensi dell'art. 1,  comma
7,  fatta  salva  la  verifica  da  parte  del  Commissario  delegato
dell'avvenuto adempimento, da parte  dei  Soggetti  attuatori,  delle
disposizioni di cui all'art. 10,  comma  1,  della  legge  quadro  in
materia di incendi boschivi n.  353  del  21  novembre  2000  nonche'
dell'avvenuto aggiornamento  da  parte  dei  comuni  dei  soprassuoli
percorsi dal fuoco, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 10. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c),  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, utilizzando la modulistica predisposta  dal  Dipartimento
della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo
i seguenti criteri e massimali: 
    a) per attivare le prime misure economiche di immediato  sostegno
al  tessuto  sociale  nei  confronti  dei  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a
causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale,  nel
limite massimo di euro 5.000,00; 
    b)  per  l'immediata  ripresa  delle   attivita'   economiche   e
produttive sulla base di apposita  relazione  tecnica  contenente  la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo  di
euro 20.000,00 di contributo assegnabile  ad  una  singola  attivita'
economica e produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti,  inviandone  gli   elenchi   per   presa   d'atto   al
Dipartimento della protezione civile. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative nel  caso  di
misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera  e),  del
decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  possono   costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica di cui al comma 3 puo'  essere  utilizzata  anche
per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25,  comma
2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1.  Detta
ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico
dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi,  e'
inviata al  Dipartimento  della  protezione  civile,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi
e per gli  effetti  dell'art.  28,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo.