Art. 7 
 
 
                 Relazione del Commissario delegato 
 
  1. Il Commissario delegato trasmette, con  cadenza  trimestrale,  a
partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma
3, al Dipartimento  della  protezione  civile  e  alla  regione,  una
relazione inerente le attivita' espletate  ai  sensi  della  presente
ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico
dei piani degli interventi. 
  2. Entro  quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
vigenza dello stato di emergenza, il Commissario  delegato  invia  al
Dipartimento della protezione civile e alla  regione,  una  relazione
sullo stato di attuazione delle stesse, con il  dettaglio,  per  ogni
intervento, dello stato di avanzamento fisico e della  spesa  nonche'
del termine previsto dei lavori. 
  3. Laddove si intenda procedere alla  richiesta  di  proroga  dello
stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2  devono  essere
riportate le previsioni di ultimazione degli  interventi  nonche'  le
motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro  lo  stato  di
vigenza  dell'emergenza  e  l'eventuale   ulteriore   necessita'   di
avvalersi delle deroghe di cui  all'art.  3,  con  esplicitazione  di
quelle ancora ritenute necessarie. 
  4. Laddove non si ritenga di  dover  procedere  alla  richiesta  di
proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve
contenere gli elementi necessari alla predisposizione  dell'ordinanza
di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 
  5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario
delegato invia al Dipartimento della protezione civile, alla  regione
e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario
delle attivita' emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato
di attuazione del piano degli interventi.