Art. 2
Deroghe
1. Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un
apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento,
servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di
qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le
limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
c) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato
da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per
manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la
durata temporale dei singoli eventi;
e) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC,
veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonche'
veicoli appartenenti ad attivita' alberghiere e/o produttive che, pur
non avendo sede sociale nell'isola, operano in uno dei comuni
dell'isola di Capri e risultano iscritte alla Camera di commercio.