Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di
appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e
di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni
dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di
permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al
rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine
temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e
comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per
lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.