((Art. 1 bis
Disposizioni per assicurare la funzionalita' delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali
1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11
aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78,
dopo le parole: «funzionari statali» sono inserite le seguenti: «in
servizio o a riposo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 1° giugno 2011, n. 78
(Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali
circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente
all'estero in occasione delle consultazioni referendarie
che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni
di viaggio). - 1. Al fine di assicurare il quorum
necessario al funzionamento delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto
designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da
nominare componenti aggiunti. I funzionari statali in
servizio o a riposo partecipano ai lavori delle commissioni
in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e
nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante
approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali.
Omissis.»