((Art. 1 ter
Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024
1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per
motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della
predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in
una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto
con le modalita' previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla
medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al
comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una
circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di
cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in
cui e' situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto e' espresso
per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza
dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai
sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di
voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite
persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici,
apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
La domanda e' presentata almeno trentacinque giorni prima della data
prevista per lo svolgimento della consultazione ed e' revocabile, con
le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo
giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono
essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove
possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di
un documento di riconoscimento in corso di validita' e della tessera
elettorale personale nonche' la certificazione o altra documentazione
attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica,
universitaria o formativa.
6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno
antecedente la data della consultazione il comune di residenza
verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di
elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio,
per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della
regione in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio, per gli
elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di
residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale
e' iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il
voto per le elezioni europee in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione,
il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma
2, o il comune capoluogo della regione in cui e' situato il comune di
temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia
all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti
telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione
del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al
comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni
elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800
elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella
stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima
circoscrizione elettorale.
9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione
elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale
sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla
competente commissione elettorale circondariale.
10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle
sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente
previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il
presidente della sezione elettorale speciale e' nominato dal sindaco
del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti
all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della
competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso
sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone
idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune
capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n.
95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri
componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato
istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario e'
nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli
iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra
gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
11. Presso ogni sezione elettorale speciale e' collocata un'urna
per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di
appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa
esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e
della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione
al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della
sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal
Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla
circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui
liste elettorali l'elettore stesso e' iscritto. Una volta votata, la
scheda e' restituita al presidente che la introduce nell'urna
relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza
dell'elettore.
14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si
svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni
elettorali ordinarie del territorio nazionale.
15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali
speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto
e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione
elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni
elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18.
16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto
e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a
tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di
cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito
presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in
via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale
speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e
procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e
provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale.
Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al
riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa
verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresi' un
estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati
complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale
estratto del verbale e' immediatamente trasmesso per via telematica
al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo
9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale
speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale
siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa
annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette
le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se
costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga
comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte,
sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune
capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le
operazioni di completamento di cui al comma 17.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente
articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle
vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al
capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto
presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a
614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti
dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e
dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.))
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e
per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53
del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo
giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la
Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due
giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del
comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della
prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione
elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello
occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori
nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli
scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di
eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione
degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata
all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite
sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori,
scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del
comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi
nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli
adempimenti di cui alle lettere a) e b).
Omissis.»
- La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia) concerne le Circoscrizioni elettorali.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della
citata legge 24 gennaio 1979, n. 18:
«Art. 9. - Presso la corte d'appello nella cui
giurisdizione e' il capoluogo della circoscrizione, e'
costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale
circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno
con funzioni di presidente, nominati dal presidente della
corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti
per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
Un cancelliere della corte d'appello e' designato ad
esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.»
«Art. 10. - Presso il tribunale nella cui
circoscrizione e' compreso il comune capoluogo della
provincia e' costituito, non prima del decimo e non oltre
il quinto giorno antecedente la data della votazione,
l'ufficio elettorale provinciale composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente,
nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche
magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di
assenza o impedimento.
Un cancelliere del tribunale e' designato ad
esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.».