Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della
popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono
inserite le seguenti: «e in forma individuale»;
b) il comma 236 e' sostituito dal seguente:
«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale ((nel proprio sito
internet)) istituzionale i dati relativi al conteggio della
popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati
del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno
precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I
dati pubblicati ((nel sito internet)) istituzionale dell'ISTAT sono
presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione.
L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»;
c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:
«236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del
Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'interno, e pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale)),
sono riportati i risultati del censimento permanente della
popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.
236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma
236-bis resta determinato, ((in fase di prima applicazione)), secondo
quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2023, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale)) n. 53 del 3 marzo 2023, ((recante il dato della
popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di
riferimento della popolazione a fini elettorali e' determinato, con
le modalita' di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del
censimento al 31 dicembre 2026.))».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ((con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,))
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle
((disposizioni del regolamento di cui al decreto)) del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli
istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e
all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24
dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni
conseguenti all'introduzione del censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e
delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalita'
e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi
anagrafici.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 233, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«Omissis. - 233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero
dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
le circolari e istruzioni tecniche, le modalita' di
restituzione in forma aggregata e in forma individuale ai
comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del
censimento, necessarie ai fini della revisione delle
anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' le modalita'
tecniche e la periodicita' di tale revisione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
Omissis.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.