Art. 3
Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa
denominazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei
comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla
relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu'
comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni stessi e
lo statuto stabilisce quale delle citta' capoluogo e' sede legale
della provincia.
4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva
legislazione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 72 e 73 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 72 (Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e'
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all'atto della presentazione della candidatura
il collegamento con una o piu' liste presentate per
l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda
reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai
quali sono riportati i contrassegni della lista o delle
liste con cui il candidato e' collegato. Tali contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3. Ciascun elettore puo', con un unico voto,
votare per un candidato alla carica di sindaco e per una
delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo'
altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco,
anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale
che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del
primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla
carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti tra i
candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato
collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di
eta'.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno
dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5,
secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che
segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi
dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono
fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al
ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni
dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati
delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e
il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti
i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e'
scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto
sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con
la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato
eletto sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.»
«Art. 73 (Elezione del consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Le liste
per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere e non inferiore ai due terzi, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei
candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato
in misura superiore a due terzi, con arrotondamento
all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del
sesso meno rappresentato da comprendere nella lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' liste
possono presentare lo stesso candidato alla carica di
sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il
medesimo programma amministrativo e si considerano fra di
loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del
comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore puo' altresi'
esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo
contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il
cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista
da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze,
esse devono riguardare candidati di sesso diverso della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri 3.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del
sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista e' costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a
consigliere comunale e' costituita dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle
liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per
cento dei voti validi e che non appartengano a nessun
gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista
o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di
elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla
carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3, 4, .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi'
ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista
o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se
ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate
la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai
voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,
..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al
gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti
piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai
sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei
voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste
collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad
esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del
comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche'
nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50
per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi
spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate,
sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non
risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia
ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu'
liste al medesimo candidato alla carica di sindaco
risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e'
detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di
liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di
ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di
lista.».