Art. 4
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio
comunale
1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il
limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo
mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I
mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore del presento decreto sono computati ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del
consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo
71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia
stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati
compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa
abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per
cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al
40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e'
nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle
liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che
non abbiano esercitato il diritto di voto.
((2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino a 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati). - 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non e',
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite
previsto dal primo periodo si applica allo scadere del
terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e'
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni,
sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.»
- Si riporta il testo dell'art. 71, comma 10, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - Omissis.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione e' nulla.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
20-ter. Fino al 31 dicembre 2025, le risorse
ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni
beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano
adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o
totale, alla misura massima dell'indennita' di funzione
prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che
le predette risorse siano state utilizzate per tali
finalita'.
Omissis.»