((Art. 4 bis
Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18
1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto
comma e' sostituito dal seguente:
«Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso
al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due
Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione
proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi
politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle
circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a
un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al
Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della
convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e' certificata a
mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo
parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorita'
diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta
altresi' nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un
contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito
o gruppo politico esente da tale onere».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12. - Le liste dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria
della corte d'appello presso la quale e' costituito
l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del
quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno
antecedenti quello della votazione.
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da
non meno di 30.000 e non piu' di 35.000 elettori.
I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle
liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per
almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma,
pena la nullita' della lista.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima
elezione abbiano presentato candidature con proprio
contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione
proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due
Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i
partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano
ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni
italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un
partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare
al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e'
certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal
presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da
un notaio o da un'autorita' diplomatica o consolare
italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel
caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno
composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o
gruppo politico esente da tale onere.
Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione
di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con
mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo'
essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla
lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente,
sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia
stato conferito anche il mandato di provvedere a tale
incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della
presentazione delle candidature, apposito mandato
autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale circoscrizionale che la designazione degli
incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma
del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o
da un cancelliere di pretura.
Nessun candidato puo' essere compreso in liste
recanti contrassegni diversi, pena la nullita' della sua
elezione.
Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione
della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria
candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali
sono.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei
membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della
presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso
sesso non possono eccedere la meta', con arrotondamento
all'unita'. Nell'ordine di lista, i primi due candidati
devono essere di sesso diverso.
Ciascuna delle liste di candidati eventualmente
presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla
minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua
tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del
Friuli-Venezia Giulia puo' collegarsi, agli effetti
dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi
articoli 21 e 22, con altra lista della stessa
circoscrizione presentata da partito o gruppo politico
presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso
contrassegno.
A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione
della lista, deve essere indicata la lista con la quale si
intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di
collegamento fra le liste debbono essere reciproche.
La dichiarazione di presentazione della lista deve
contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno
supplente autorizzati a designare i rappresentanti della
lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso
gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di
ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni.
Per gli uffici elettorali provinciali la designazione
deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui
avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo
della provincia.»