((Art. 4 ter
Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della
legge 23 aprile 1981, n. 154
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1,
lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
causa di ineleggibilita' prevista ai fini dell'elezione a consigliere
regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23
aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della
regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo
consiglio, funzioni e attivita' amministrative.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 274, comma 1, lettera
l), del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 274 (Norme abrogate). - 1. Sono o restano
abrogate le seguenti disposizioni:
Omissis.
l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le
disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;
Omissis.»