((Art. 4 quater
Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in
ambito locale
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le
parole: «nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014,
n. 56» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per le elezioni
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum
previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17
febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i
referendum previsti dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle
procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i
consiglieri regionali, i presidenti delle province, i
sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri
metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal
sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi'
competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente
comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato
la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui
nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito
internet istituzionale dell'ordine.
Omissis.»