((Art. 4 quinquies
Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle
forme particolari e piu' accentuate di decentramento
1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennita'
degli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di
decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma
5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di
decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri e le modalita' con cui i comuni con
popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli
amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di
decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
indennita' e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non
determinino una spesa superiore a quella che il comune puo' sostenere
applicando le tipologie di indennita' e i tetti di spesa previsti
dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli
amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di
decentramento.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 17, comma 5, e 82,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
«Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale).
- Omissis.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Le modalita'
di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la
designazione dei componenti degli organi esecutivi sono
comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del
principio della parita' di accesso delle donne e degli
uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni
dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il
consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la
conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai
sensi della normativa statutaria.
Omissis.»
«Art. 82 (Indennita'). - 1. Il decreto di cui al
comma 8 del presente articolo determina una indennita' di
funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunita' montana, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni
capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente.
Omissis.».