((Art. 4 sexies
Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste
che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono
espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi
parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di
attestazione resa dal segretario o presidente del partito
rappresentato nella Camera».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni di principio, in attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in
materia di sistema di elezione). - 1. Le regioni
disciplinano con legge il sistema di elezione del
Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri
regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio
regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualita' dell'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il
Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di
elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di
termini temporali tassativi, comunque non superiori a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per
l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo;
c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne
e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo
che:
1) qualora la legge elettorale preveda
l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati
siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso
non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita
l'espressione di almeno due preferenze, di cui una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena
l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione
di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza
tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la
legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature
presentate col medesimo simbolo in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale.
c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli
elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle
elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o
movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in
almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione
resa dal segretario o presidente del partito rappresentato
nella Camera.
Omissis.»