Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro
7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle
risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti
dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e
dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ((del presente articolo e dal
comma 22 dell'articolo 1-ter)), non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.