Art. 11
Controlli
1. Il Ministero, procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni
a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del
contributo concesso e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai
sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione del
contributo.
2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di
imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria
attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei
controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale,
del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da'
comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le predette attivita' di controllo sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.