Art. 12
Revoca dell'agevolazione
1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero nei seguenti
casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione del
contributo, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui
all'art. 11, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al
soggetto beneficiario e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei
controlli di cui all'art. 11;
c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate,
nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2, una indebita
fruizione del contributo, totale e parziale.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al
recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente
percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 marzo 2024
Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 1102