Art. 2
Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione di un contributo
riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al
fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti
alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di
priorita' ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
2. Il contributo e' riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta,
alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di
quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o
realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato
secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
3. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo sono destinate le risorse disponibili a legislazione vigente
e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo di bilancio 7093
PG01 dello stato di previsione del Ministero.