Art. 2 
 
             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art.  4,  comma  7,
del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  196,  i  criteri  e  le
modalita'  di  applicazione  e  di   fruizione   di   un   contributo
riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al
fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di  materiali  e  prodotti
alternativi a quelli  in  plastica  monouso,  assegnando  criteri  di
priorita' ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. 
  2. Il contributo e' riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta,
alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia  di
quelli elencati  nell'allegato,  parte  A  e  parte  B,  del  decreto
legislativo 8 novembre  2021,  n.  196,  che  sono  riutilizzabili  o
realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile,  certificato
secondo la normativa UNI EN 13432:2002. 
  3. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo sono destinate le risorse disponibili a legislazione vigente
e iscritte, anche in conto residui, sul  capitolo  di  bilancio  7093
PG01 dello stato di previsione del Ministero.