Art. 4
Spese ammissibili, requisiti tecnici
e certificazioni
1. Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute
nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data
di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196,
in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli
elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che
sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o
compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
2. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al
comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in
contatto con alimenti. In via subordinata, possono essere ammesse al
beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti
1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre
2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili
dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al
primo periodo.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di
contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale
iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista
iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione,
e' certificato:
a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in
relazione al criterio di priorita' di cui al comma 2, nonche' il
periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano
effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si
riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere
effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa
richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita'
dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle
relative fatture;
d) che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle
medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici
previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
4. Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso delle
annualita' 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di prodotti di cui
all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
5. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo le spese
sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 196 del 2021.
6. Non sono ammissibili, ai fini del contributo di cui al presente
decreto, le spese per l'acquisto di prodotti che, non essendo
utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente come
merce di rivendita operata da imprese del commercio.